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Beneficiari

Tutte le imprese residenti sul territorio italiano

Agevolazioni

Beneficio Fiscale

Il bando Iper Ammortamento 2026 è stato promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Beneficiari

Tutto le imprese (anche GRANDI IMPRESE) residenti sul territorio italiano, indipendentemente da:

  • forma giuridica;
  • settore economico di appartenenza;
  • dimensione;
  • Regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

Per il Settore Primario si parla di CREDITO D’IMPOSTA.

Interventi Ammissibili

  • Investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016 e convertiti nei nuovi allegati IV e V;
  • Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, nello specifico:

    • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;

    • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica;

    • gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata;

    • i servizi ausiliari di impianto;

    • gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;

La novità sui moduli fotovoltaici è che devono essere esclusivamente del tipo b), c) come previsti all’articolo 12 comma 1, lettere b), c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

  1. b) moduli fotovoltaici e celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  2. c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterointegrazione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato sommando i consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 01/01/2026.

Limiti di spesa ammissibile in riferimento al KW
I massimali previsti per i sistemi di generazione dell’energia (in euro al kW in base alla tipologia):

P ≤ 20 kWe (€)
20 kWe < P ≤ 200 kWe (€)
200 kWe < P ≤ 600 kWe (€)
600 kWe ≤ P ≤ 1000 kWe (€)
1000 kWe < P (€)
Solare (fotovoltaico) Tipo b)
1.420 €
1.120 €
1.020 €
900 €
840 €
Solare (fotovoltaico) Tipo c)
1.500 €
1.200 €
1.100 €
1.000 €
940 €

Per i sistemi di stoccaggio il massimale è fissato a 900 euro al kWh.

Periodo di Ammissibilità degli Investimenti

Dal 01/01/2026 al 30/09/2028, con la possibilità di far rientrare gli investimenti effettuati, quindi con la data di consegna a partire dal 01/01/2026.

Agevolazione

L’agevolazione consiste in un Beneficio Fiscale dato dalla riduzione della base imponibile IRES per effetto della maggiorazione delle quote di ammortamento dei beni oggetto di agevolazione sulla base dei criteri sotto riportati.

Iper ammortamento – Maggiorazione della quota di ammortamento
Investimenti fino a 2,5 milioni di euro
180% (equivalente al vecchio credito di imposta pari al 43,2%)
Investimenti fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
100% (equivalente al vecchio credito di imposta pari al 24,00%)
Investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni
50% (equivalente al vecchio credito di imposta pari al 12%)

Facciamo un esempio:

Investimento
1.000.000,00
A
Ammortamento Annuo
(aliquota 12,5%)
125.000,00
B
Ripresa fiscale dell’ammortamento
(il 180% di A)
225.000,00
C
Totale Ammortamento Annuo ai fini fiscali (A+B)
350.000,00

Tenuto conto che l’IRESS è il 24%, il risparmio di IRES è pari al 24% di € 225.000,00, cioè nel nostro esempio 54.000,00. Visto nel complessivo degli 8 anni è pari a 432.000,00 euro, cioè il 43,2%.

Per il settore Agricolo si tratta di un credito d’imposta pari al 40% del Valore dell’Investimento.

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