Presentazione domande

Fino a esaurimento risorse.

Beneficiari

Tutte le imprese.

Agevolazioni

Credito d'Imposta fino al 20% delle spese ammissibili.

Il Ministero delle Imprese del Made in Italy sostiene tutte le imprese nell’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati.

Beneficiari

Tutte le imprese (anche Grandi Imprese) residenti sul territorio italiano, indipendentemente da:

  • Forma giuridica
  • Settore economico di appartenenza
  • Dimensione
  • Regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa

Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole e alle imprese marittime.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Interventi ammissibili

  • Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A) interconnessi con il sistema fabbrica.
    • È riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
  • A partire dal 1° gennaio 2025, non è più possibile beneficiare del credito d’imposta per beni immateriali “Industria 4.0”, compresi nell’Allegato B della Legge 232/2016, essendo stato abrogato l’art. 1 comma 1058-ter della Legge 178/2020.

Credito d'Imposta

  1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A)
Valore investimentoCredito d’imposta
Fino a 2,5 milioni di euro20%
Da 2,5 a 10 milioni di euro10%
Da 10 a 50 milioni di euro5%

 

Fruizione del Credito d'Imposta

Il credito d’imposta:

  • È utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede la possibilità di compensare imposte, tasse, contributi previdenziali e assicurativi, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che possono fruire del beneficio, presentando Modello F24. La fruizione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. La quota non utilizzata alla predetta data può essere compensata in quote annuali nei successivi 5 anni.
  • Non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP.
  • Non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del concordato fiscale.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), non porti al superamento del costo sostenuto.

Procedura

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi previsti dal bando e siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Procedura di presentazione domande

Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Processo di prenotazione

  1. Comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026 indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse;

  2. Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento;

  3. Comunicazione di completamento: la comunicazione di completamento deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento e cioè:
    a. entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025;
    b. entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Cosa succede per chi ha già fatto la comunicazione preventiva e/o consuntiva con le regole precedenti? (decreto direttoriale 24 aprile 2024)

  1. Per le aziende che hanno pagato l’acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2024, rimangono le regole di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024, pertanto non vi è un limite alle risorse disponibili;

  2. Per le aziende che hanno avviato gli investimenti successivamente al 31 dicembre 2024 che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:
    a. Le imprese devono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del 15 maggio 2025, il nuovo modello di comunicazione in via preventiva, ma rileva ai fini dell’ordine cronologico la data di invio della comunicazione preventiva già trasmessa con il precedente modulo;
    b. Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Attenzione: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.

Entrata in vigore del nuovo modello
Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Quindi la procedura non è ancora attiva.

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